| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre
2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della
pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio
di mare antistante alla citta' di Trapani;
Considerato che il Comitato organizzatore ha provveduto, con nota del
30 agosto 2004, a proporre la conclusione di apposita convenzione da sottoscriversi
con la regione Siciliana, il comune di Trapani e la societa' Sviluppo
Italia, disciplinante il programma della manifestazione, la sede dell'evento,
gli adempimenti da assumersi in capo alle parti contraenti, nonche' le
opere e gli interventi necessari alla celebrazione dell'evento;
Considerato che la manifestazione avra' notevole risonanza a livello nazionale
ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze nel territorio
d'interesse con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa
natura sul piano della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza,
dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico
marittimo e portuale e delle attivita' connesse;
Ravvisata la necessita' di disporre misure di carattere straordinario
volte a garantire la realizzazione, in un'ottica di
proporzionalita' ed in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi
e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali
indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data
2 settembre 2004, con cui si trasmettono le schede relative agli interventi
ed alle opere di competenza dell'Autorita' portuale, da realizzarsi per
la celebrazione dell'evento;
Vista la nota del 1° settembre 2004, con la quale il Sindaco di Trapani
ha trasmesso le schede tecniche relative agli interventi ed alle opere
di competenza comunale, da realizzarsi per la celebrazione dell'evento;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato,
e provvede a disporre affinche' i soggetti contraenti della convenzione
di cui in premessa, da sottoscriversi successivamente all'adozione della
presente ordinanza, nonche' le altre autorita' competenti, realizzino
gli interventi e le opere ivi previsti in termini di somma urgenza, anche
sulla base delle deroghe di cui all'art. 4, limitatamente a quelle finanziate
ed assolutamente necessarie per la realizzazione dell'evento, e compatibili
con i tempi dell'evento stesso, sulla base di quanto rappresentato dall'Autorita'
portuale e dal comune di Trapani con gli atti citati in premessa.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi,
per le attivita' di cui al comma 1, di uno o piu' soggetti attuatori,
cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di
volta in volta impartite dal Commissario medesimo; il soggetto attuatore
incaricato del settore d'intervento delle opere di competenza dell'Autorita'
portuale e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale con contratto
a tempo determinato individuate secondo i criteri di cui al successivo
comma 3.
3. Per garantire il necessario supporto al Commissario delegato nello
svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e'
istituita apposita struttura di missione, composta da personale
del Dipartimento della protezione civile o di altra amministrazione statale
o ente pubblico, nonche' da estranei alla pubblica amministrazione nel
numero massimo di tre unita' da assumersi con contratto a tempo determinato
ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto della professionalita'
richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.
4. Il Commissario delegato e' inoltre autorizzato ad avvalersi
di tre consulenti dal medesimo designati aventi specifica competenza in
materia giuridica, amministrativa, tecnica e della comunicazione.
5. Per i consulenti di cui al precedente comma 4, qualora non dipendenti
pubblici, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento,
i relativi compensi, sulla base di quanto spettante al personale in relazione
al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la
struttura di cui al comma 3.
6. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi e
delle opere, nonche' per curare gli aspetti organizzativi necessari per
il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa, e' istituita
con apposito decreto del Commissario delegato una Commissione
generale d'indirizzo per gli aspetti organizzativi, composta
da undici membri, di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
uno dalla regione Siciliana, uno dal comune di Trapani, uno dalla provincia
di Trapani, uno dal Comando generale delle Capitanerie di porto, uno dalla
societa' Sviluppo Italia, uno dalla AC Management s.a., nonche' dal Prefetto
di Trapani.
Art. 2.
1. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art.
1 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale,
quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini
ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma
urgenza che rivestono le opere e gli interventi con riferimento alla data
di realizzazione dell'evento, hanno carattere essenziale e perentorio.
2. Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale le
amministrazioni appaltanti sono autorizzate a procedere agli affidamenti
dei lavori, espressamente riservandosi il potere di imporre al soggetto
affidatario le eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite successivamente
all'esito della valutazione d'impatto ambientale, consentendo, altresi',
l'apertura dei cantieri e l'inizio delle opere compatibilmente con le
esigenze ambientali.
Art. 3.
1. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle forniture, dei
servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria,
nonche' per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, e' autorizzato
il ricorso alle deroghe di cui all'art. 4, in considerazione della ricorrente
situazione di somma urgenza, nonche' avuto riguardo alle peculiari esigenze
connesse all'espletamento della manifestazione, di cui alla premessa della
presente ordinanza.
2. Il Presidente della regione Siciliana ed il Sindaco di Trapani sono
autorizzati, anche in deroga alla vigente normativa ed ai rispettivi statuti,
a sottoscrivere la convenzione di cui in premessa, e successive eventuali
modificazioni, conferendo, ove ritenuto utile, apposita procura alla societa'
Sviluppo Italia, alla quale potranno, altresi', essere assegnati specifici
poteri di rappresentanza da esercitarsi per l'attuazione di determinati
adempimenti previsti dalla convenzione stessa.
3. Relativamente alle opere ed agli interventi di competenza dell'amministrazione
comunale per le quali si rende necessario disporre il finanziamento o
l'ammissione al finanziamento da parte della regione Siciliana o del suo
Presidente in qualita' di Commissario delegato per le emergenze in atto
presso la regione Siciliana, i relativi decreti sono adottati entro tre
giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. L'autorita' concedente, per le esigenze derivanti dalla realizzazione
delle opere di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui in premessa necessarie per la celebrazione
dell'evento, puo' revocare e sospendere le concessioni in corso, ovvero
modificarne i contenuti, coerentemente con le esigenze connesse con la
celebrazione dell'evento medesimo.
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto ndispensabile,
e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle
seguenti disposizioni normative:
regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,
117, 119;
regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli
16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;
regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e segg. e 1804 e segg.;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni,
articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11
della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni,
art. 24;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata
dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale
n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni
della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati,
integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis,
ter, quater, quinquies, sexies, nonche' le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti
strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera
c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 146, 147, 150 e 152;
legge regionale del 22 dicembre 199, n. 28, articoli 7, 8, 12, 18;
legge regionale del 1° marzo 1995, n. 18, articoli 2, 4, 5, 11, 12
e 13;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art.
5;
decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del
10 agosto 1991, n. 2677;
legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni,
art. 7;
legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
decreto dell'Assessore regionale allo sviluppo economico del 17 dicembre
1971, n. 259;
decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del
23 gennaio 2004;
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto
2003;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10
limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della presente
ordinanza;
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio
2004;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 limitatamente alla necessita' di acceleramento
del procedimento mediante il dimidiamento dei termini di cui all'art.
1 della presente ordinanza;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, l4-bis, 14-ter, 14-quater.
Art. 5.
1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e
delle opere di cui alla presente ordinanza di competenza dell'Autorita'
portuale, nonche' quelli eventuali derivanti dall'applicazione dell'art.
3, comma 4, fanno carico alle disponibilita' del capitolo 7841 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno
2004 nel limite massimo di sessantadue milioni e cinquecentomila euro.
Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle opere
di competenza comunale di cui alla presente ordinanza si provvede a carico
del bilancio comunale, nonche' utilizzando le ulteriori risorse derivanti
dai decreti regionali o commissariali di cui all'art. 3, comma 3. Ogni
altro onere derivante dalla presente ordinanza e' posto a carico dei fondi
regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni nel limite massimo
di quattro milioni di euro; rientra in tale importo anche la somma di
un milione e quattrocentocinquantamila euro che il comune di Trapani corrispondera'
all'AC Management s.a. per l'organizzazione, la promozione e la gestione
dell'evento nella medesima citta' di Trapani secondo le condizioni previste
nella convenzione di cui all'art. 1.
Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi da 2 a 5, sono
posti a carico del Fondo della protezione civile, cosi' comeappositamente
integrato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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